Regio Decreto 1443-27

TITOLO 1 – Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali

Art. 1
La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, sono regolate dalla presente legge.

Art. 2
Le lavorazioni indicate nell’art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

  1. minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
  2. grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
  3. fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
  4. pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
  5. sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

  1. delle torbe;
  2. dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
  3. delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
  4. degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell’art. 1 e non compresi nella prima categoria.