Studi Ambientali

Studio di Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA)

Il Codice dell’Ambiente D.L.vo 152/2006 con tutte le successive modifiche ed integrazioni è il testo base nazionale per quanto riguarda (VIA e VAS, rifiuti, Acque). Con riferimento a tale decreto, le cave e le miniere sono da sottoporre, in funzione delle soglie dimensionali a verifica di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale. nel caso delle cave le soglie dimensionali sono stabilite in funzione delle superfici interessate e dei volumi / annui prodotti, oltre che tener conto delle valenze territoriali, quali la presenza di aree naturali protette.

Lo Studio di Impatto Ambientale è il documento cardine per la procedura di VIA e viene strutturato secondo le indicazioni del D. L.vo 152/2006, recentemente modificato dal D. L.vo 104/2017, art. 22 e Allegato VII (vedi schema SIA).

La redazione del SIA, ancora più del progetto, viene fatta insieme ad un gruppo di professionisti con specifiche e differenziate competenze, in quanto vanno indagati e valutati i molteplici aspetti ambientali e paesaggistici. Molto spesso quando si arriva alla fase della Valutazione di Impatto Ambientale una buona parte del progetto è già stata fatta; quindi già in fase progettuale le scelte effettuate ci hanno portato verso un progetto sostenibile, che ha considerato tutti gli aspetti territoriali in cui si inserisce. Diventa quindi un valore aggiunto che il progettista abbia le competenze per effettuare anche i vari studi ambientali.

 

Rapporto Ambientale (VAS)

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione di un piano o un programma (titolo II del D.L.vo 152/2006), si può trattare di un piano, o piuttosto di una variante al piano. Ci è capitato di effettuare VAS per progetti di cava che prevedevano una variante urbanistica, come avviene in Umbria; così come abbiamo predisposto una VAS per proporre una variante al piano regionale delle attività estrattive.

La Valutazione Ambientale Strategica, è più di tutti gli altri, lo strumento che porta verso una sostenibilità, in quanto è lo strumento di pianificazione che individua gli indirizzi e le linee di programmazione di massima. I progetti da farsi nell’ambito di un piano, che è già stato sottoposto a VAS, sono, quindi, già provvisti di linee guida da seguire per realizzare un progetto sostenibile.

Il documento di base di tale procedura è il Rapporto Ambientale, esso costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.

Il Rapporto Ambientale è redatto dal proponente o dall’Autorità Procedente e viene redatto con riferimento all’art. 13 D.L.vo 152/2006 (vedi schema RA); in esso vengono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.

 

Studio Paesaggistico

La Relazione Paesistica, prevista ai sensi dell’art.146, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, correda l’istanza di autorizzazione paesaggistica da presentare nel caso in cui l’intervento proposto, coinvolga  immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge secondo l’art. 142,  136, 143, comma 1, lettera d), e 157, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tale relazione va redatta secondo il D.P.C.M. 12.12.2005. Tale documento, attraverso opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell’esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento.

Recentemente il Dpr 31-2017 ha introdotto nuove semplificazioni per alcuni tipi di interventi e nuove procedure. Sinteticamente Il decreto introduce modifiche semplificative alla normativa  in materia di autorizzazione paesaggistica e abroga il dpr 139/2010: negli allegati A e B del decreto vengono individuati rispettivamente 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

 

Impatto Acustico

La legge quadro 447/95 e i suoi decreti attuativi prevedono che vengano redatte relazioni e valutazioni acustiche, ad opera di tecnici qualificati in acustica. Io sono iscritta nell’elenco dei tecnici in acustica ambientale dal 2002, ad oggi sono è stato creato un’unico elenco nazionale nel quale sono iscritta. Negli anni mi sono occupata di Valutazioni previsionali nell’ambito di progetti, Misure di monitoraggio e Valutazioni di Clima Acustico (vedi lavori svolti) . Le principali relazioni previste dalla legge quadro sono:

  • Clima acustico: la relazione previsionale è prevista per aree interessate da nuovi insediamenti quali: scuole e asili nido; ospedali; case di cura e di riposo; parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere sensibili.
    Inoltre si evidenzia che il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, ha specificato che  non si può più autocertificare il clima acustico per gli insediamenti residenziali, quindi è sempre necessario uno studio fonometrico e una relazione.
  • Valutazione di Impatto acustico: la relazione previsionale è prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, nel caso di AUA e per la realizzazione, modifica, potenziamento dei progetti. Spesso i comuni chiedono la valutazione di impatto acustico con studio di bonifica a esercizi e attività esistenti quando sorgono problemi con il vicinato.